Processo
Processo ordinario
La funzione giudiziaria è parte integrante e qualificata dell’ufficio pastorale della Chiesa. Per questo motivo, sottolineato più volte dal magistero della Chiesa, come qualsiasi tipo di processo sia in ambito ecclesiastico che statale, anche il processo di nullità del matrimonio canonico ha un obiettivo ben preciso e definito: l’accertamento della verità, per il cui raggiungimento intervengono più soggetti a vario titolo e funzione, attraverso un articolato itinerario processuale.
La ricerca della verità circa il Sacramento del matrimonio celebrato non è soggetta ad alcun termine di prescrizione o decadenza ed è, perciò, proponibile in qualsiasi tempo, indipendentemente dalla presentazione delle procedure di separazione e divorzio civile (dalle quali non dipende l’introduzione di una causa canonica) e dal loro risultato eventualmente già conseguito.
Documenti per Incardinazione di una causa:
1) Schema di riepilogo;
2) Libello con firma autentica più tre copie semplici, con eventualmente indirizzo “PEC” delle Parti e recapito telefonico;
3) Atto di Matrimonio in copia conforme integrale (da richiedere alla parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio);
4) Certificato di Battesimo della Parte attrice e convenuta;
5) Estratto per riassunto dell’atto di trascrizione civile del matrimonio (da richiedere al Comune);
6) Certificato Residenza della Parte attrice;
7) Richiesta di esenzione dal Contributo di concorso ai costi della causa e di patrocinio del Patrono Stabile allegata da Attestato del Parroco di residenza;
8) Mandato di Patrocinio per l’Avvocato con firma autentica;
9) Elenco Testi preferibilmente con l’indicazione dell’elezione del domicilio digitale (PEC) presso l’avvocato di Parte;
10) Documenti attestanti Separazione o Cessazione degli effetti civili del matrimonio ove eventualmente conseguita;
11) Consenso per la Privacy della Parte attrice e convenuta se è costituita;
12) Contributo di concorso ai costi della causa, previsto dalle Norme emanate dalla CEI, pari ad euro 525,00 per la Parte attrice e per la Parte convenuta euro 262,50 se costituita da un avvocato. Il contributo va versato esclusivamente tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate.
13) Varie (Certificati medici, cartelle cliniche, perizie ...);
Processo Documentale
Con questo processo, il Vescovo determinato secondo il canone 1672, o il rispettivo Vicario giudiziale o il giudice designato nel caso, tralasciate le solennità del processo ordinario, possono dichiarare la nullità del matrimonio, se tramite un documento non soggetto ad alcuna obiezione o eccezione, consta con certezza dell’esistenza di un impedimento dirimente, o del difetto di forma canonica, purché consti con uguale certezza che non è stata concessa la dispensa.
Questo processo si applica anche quando allo stesso modo consta l’assenza di un mandato valido dato al procuratore che ha celebrato il matrimonio a nome di un’altra persona.
La decisione di applicare a una causa il processo documentale corrisponde al Vescovo diocesano o al Vicario giudiziale competente conforme al canone 1672.
Il Difensore del Vincolo o la Parte che si consideri pregiudicata possono appellare al giudice di secondo grado. Nel trasmetterli gli atti, lo si dovrà avvertire per iscritto che si tratta di un processo documentale.
Il giudice di seconda istanza, con l’intervento del Difensore del vincolo e dopo aver sentito le Parti, decide se conferma la sentenza, o se si debba procedere nel caso con il tramite ordinario. In questo caso, rimanda la causa al tribunale di prima istanza.
Documenti per Incardinazione Processo Documentale
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata, prevede la presentazione dei seguenti documenti da:
- Libello sottoscritto dalla Parte richiedente o da entrambi i coniugi;
- Atto di Matrimonio in copia conforme integrale (da richiedere alla Parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio);
- Certificato di Battesimo delle Parti;
- Certificato di residenza;
- Estratto per riassunto dell’atto di trascrizione civile del matrimonio (da richiedere al Comune);
- Elenco Testi con eventuale titolo particolarmente qualificante ed indicazione di ulteriori prove, comprensivo di indirizzo, c.a.p. specifico, email e numero di telefono e PEC;
- Mandato procuratorio con firma autenticata;
- Documenti dal quale consti con certezza dell’esistenza di un impedimento dirimente, di un difetto di forma che non sia stato legittimamente dispensato o di un difetto di un mandato valido in capo al procuratore;
- Consenso Informativa della Privacy;
- Contributo di concorso ai costi della causa, previsto dalla Norme emanate dalla CEI, pari ad euro 525,00.
Processo breve
Il processo più breve davanti al Vescovo è una possibilità di trattare quelle cause matrimoniali nelle quali è particolarmente evidente la nullità del matrimonio. La prima condizione per procedere con il processus brevior è il consenso esplicito di entrambi i coniugi; in secondo luogo, devono sussistere circostanze di fatti e di persone tali da rendere evidente l’invalidità del matrimonio. Si richiede anche che la domanda risulti già sostenuta da prove convergenti, concludenti e di immediata acquisizione.
E’ bene sottolineare che, in assenza delle altre condizioni, il solo accordo tra le Parti (che deve essere sempre esplicito) non è sufficiente per iniziare il processo più breve.
In sintesi, per iniziare il processo più breve occorre:
- che il libello venga presentato da entrambe le Parti oppure da una con l’accordo dell’altra (oppure che la Parte convenuta chiamata a pronunciarsi sul punto sia d’accordo con il processo più breve e con i motivi che ne sono alla base); non è richiesta l’assistenza da parte di un avvocato;
- che ci siano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimoni e documenti, da cui appare evidente la nullità.
Il libello con cui si introduce il processo breve deve:
- esporre brevemente, integralmente e in maniera chiara i fatti su cui si fonda la domanda;
- indicare le prove che possano essere immediatamente raccolte dal giudice;
- esibire in allegato i documenti su cui si basa la domanda.
Iter procedurale per il processo breve
- Il Vicario Giudiziale del Tribunale accoglie il libello e decide se la causa possa seguire la via più breve, anche quando nel libello non ve ne sia stata formale richiesta.
- Lo stesso Vicario Giudiziale determina il dubbio e designa il Giudice istruttore e l’Assessore della causa, con i quali il Vescovo dovrà consultarsi prima di decidere. Nello stesso decreto deve includere la citazione per l’udienza nella quale si completeranno le prove.
La fase probatoria deve essere espletata nel termine massimo di trenta giorni.
- Il Vescovo, dopo aver esaminato attentamente gli atti di causa e gli argomenti del dibattimento, con speciale riguardo alle eventuali obiezioni del Difensore del vincolo, ha due decisioni possibili: a) emettere la sentenza affermativa; b) oppure rinviare la causa al processo ordinario tramite decreto. Una sentenza negativa, infatti, sarebbe viziata di nullità insanabile.
Anche nel processo breve c’è la possibilità (seppure remota) di appellare.
Costi del processo più breve:
- come stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana, le parti che richiedono l’introduzione della causa devono effettuare, a titolo di contributo di concorso ai costi di causa, un versamento di euro 525,00